Con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e la riforma del diritto societario, la disciplina dei patti parasociali è stata inserita per la prima volta nel codice civile espressamente per le società per azioni (artt.2341-bis e 2341-ter cc).
Nella relazione governativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, tuttavia, è stato previsto che analoghi patti possano riguardare anche altre forme societarie, per le quali si renderà applicabile la disciplina generale dei contratti e dell’autonomia privata.
Secondo la disciplina prevista dal codice per le SpA, tali patti non possono avere una durata superiore a cinque anni e s’intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; tuttavia, possono essere rinnovati alla scadenza.
Tale limite di durata, per quanto detto sopra, vale solo per le SpA e, pertanto, i soci di una Srl, ad esempio, saranno liberi di stipulare un patto parasociale per una durata maggiore o anche privo di alcun limite di durata.
Con tali patti può esser previsto, ad esempio, di:
Non vendere le proprie azioni per un certo periodo di tempo;
Vendere le proprie azioni solo al ricorrere di certe condizioni;
Non costituire in pegno le azioni sindacate.
L’eventuale mancato rispetto di uno o più soci firmatari non determina l’invalidità degli atti compiuti, bensì il risarcimento del danno.
Nel caso in cui i soci decidano di stipulare un patto parasociale, l’intestazione fiduciaria delle partecipazioni vincolate dal patto garantisce che trovino esecuzione tutti gli accordi in esso previsti anche in caso di successivo disaccordo tra i soci.